Ordinanza n. 109/98

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ORDINANZA N.109

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   RenatoGRANATA, Presidente

- Prof.    GiulianoVASSALLI 

- Prof.    FrancescoGUIZZI    

- Prof.    CesareMIRABELLI 

- Prof.    FernandoSANTOSUOSSO  

- Avv.    MassimoVARI          

- Dott.   CesareRUPERTO     

- Dott.   RiccardoCHIEPPA   

- Prof.    GustavoZAGREBELSKY   

- Prof.    ValerioONIDA         

- Prof.    CarloMEZZANOTTE          

- Avv.    FernandaCONTRI    

- Prof.    GuidoNEPPI MODONA     

- Prof.    Piero AlbertoCAPOTOSTI  

- Prof.    AnnibaleMARINI     

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il Giudice relatore Valerio Onida.

  Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza emessa il 24 luglio e pervenuta a questa Corte il 22 settembre 1997, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 76 della Costituzione, degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m, del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997 "in relazione alla disciplina sui rifiuti pericolosi ivi indicata";

  che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme del decreto legislativo delegato, escludendo dall'obbligo di autorizzazione il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi presso lo stabilimento di produzione, a determinate condizioni, relative, in via alternativa, alla quantità e alla periodicità dell'asportazione, stabilite dallo stesso art. 6, lettera m, numero 2, e dunque non comprendendo tale condotta nella fattispecie del reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 10, 11 e 76 della Costituzione, in quanto, introducendo un regime di deroga non consentito dalle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, confliggerebbero con le norme comunitarie, e, conseguentemente, con i criteri della delega che queste ultime richiamano espressamente (art. 38, comma 1, lettera d, della legge 22 febbraio 1994, n. 146);

  che il remittente ritiene inoltre le disposizioni censurate, confrontate con quelle, più rigorose, che lo stesso decreto legislativo detta per il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi (art. 45, comma 1), costituzionalmente illegittime, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il trattamento irragionevolmente diseguale di situazioni del tutto omogenee, quali il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e quello di rifiuti sanitari pericolosi;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

  Considerato che, successivamente all’introduzione del presente giudizio, l'art. 6, lettera m, punto 2, del d. lgs. n. 22 del 1997, che stabilisce le condizioni alle quali il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi é sottratto all'obbligo di autorizzazione, é stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggio e di rifiuti di imballaggio), che ha ridefinito tali condizioni, in particolare stabilendo che i rifiuti debbono essere asportati con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi, e che se il quantitativo in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno, il termine di durata del deposito temporaneo é di un anno;

  che spetta al giudice a quo valutare la rilevanza dello jus superveniens, nonchè indicare quali, fra le disposizioni dei due decreti legislativi succedutisi nel tempo, entrambi in epoca posteriore ai fatti per cui si procede, egli ritenga applicabili, e a quale titolo, nel giudizio davanti ad esso pendente;

  che, per quanto attiene al profilo di asserito contrasto delle norme impugnate con direttive comunitarie, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a quo, il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o parametro della questione di legittimità costituzionale, provocarne l’interpretazione "certa ed affidabile" rivolgendosi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.